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Ultima ora fiscale:

SCONTO SU IMMOBILI INVENDUTI:(New)

L'art.56 del decreto sulle liberalizzazioni contiene una misura pensata per contrastare la crisi dell'edilizia, attraverso una riduzione delle nuove imposte sugli immobili (IMU). La riduzione consiste nell'applicazione dell'aliquota IMU sino al 3 per mille anziche il 7,6 per mille per gli immobili di cui il proprietario è un'impresa costruttrice quindi sono escluse le società immobiliari. L'immobile comunque deve essere destinato alla vendita e non locato, e l'agevolazione si può applicare per un massimo di tre anni d'imposta dall'ultimazione dei lavori.

Fonte: Il Sole 24 ore del 01/02/2012

PRECEDENZA ALLE PERDITE LIMITATE:(New)

Dopo le risposte fornite a Telefisco in merito all'utilizzo delle perdite stante alle nuove disposizioni in merito all'utilizzo delle stesse nel limite dell'80% è emerso la possibilità di scegliere liberamente nell'utilizzo delle perdite a riporto integrale o quelle vincolate. Dato che il tetto dell'80% calcola sempre sul reddito lordo, è sicuramente molto più conveniente impiegare prima le perdite con riporto limitato e per l'eccedenza quelle integrali. In generale le perdite possono essere utilizzate entro l'80% del reddito, questo tetto non vale per le perdite formatesi nei primi tre esercizi le quali possono essere utilizzate ad abbattimento dei redditi senza il limite dell'80% . Quindi se ipotizziamo perdite senza vincoli per 100 euro e perdite limitate per 200 euro se conseguiamo un reddito lordo pari ad euro 100 utilizzeremo le perdite limitate per 80 il restante 20 lo abbatteremo utilizzando le perdite senza vincoli.

Fonte: Il Sole 24 ore del 01/02/2012

PER UNDER 35 SOCIETA' SUPER LEGGERE CON UN EURO:

Il decreto legge sulle liberalizzazioni introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis c.c. contenente la nuova norma sulle "società semplificate a responsabilità limitata" SSRL, la quale potrà essere costituita senza atto notarile e con un solo euro di capitale sociale. La norma non è ancora di fatto operativa in quanto l'entrata in vigore è demandata ad un ulteriore disposto normativo da emanarsi entro 60gg dall'entrata in vigore della legge di conversione. La SSRL potrà essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età. L'atto costitutivo potrà essere redatto anche nella forma di scrittura privata non autenticata. La SSRL dovrà esplicitamente indicare, nella denominazione che si tratta di una Srl semplificata. La SSRL nasce praticamente senza patrimonio infatti la norma prevede che il capitale sociale sia di misura non inferiore ad un euro. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro 15 giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese dove è stabilita la sede sociale. Ovviamente se uno dei soci supera il limite di età imposto per questa tipologia sociateria lo stesso va liquidato con le regole del recesso. quando tutti i soci superano il limite di età la società deve essere "trasformata" in un srl normale e bisogna procedere all'aumento di capitale al livello minimo di 10mila euro imposto per legge.

Fonte: Il Sole 24 ore del 31/01/2012

LE CESSIONI DI IMMOBILI ESENTI SONO SEPARABILI DALL'IMPONIBILE:

Il testo definitivo del DL 1/2012 lascia l'amaro in bocca alle imprese edili. E' scomparsa infatti la disposizione che avrebbe consentito alle imprese di costruzione di vendere gli immobili costruiti , in regime di imponibilità anzichè di esenzione anche dopo il termine di 5 anni dalla loro ultimazione. Nel testo del Dl viene comunque confermata la possibilità di separare nell'ambito della stessa attività le cessioni di immobili imponibili da quelle esenti, evitando l'effetto negativo del prorata Iva su tutta l'Iva detraibile. Ovviamente un eventuale separazione dell'attività esente da quella imponibile dovrebbe portare ad effettuare il passaggio degli immobili da un'attività ad un'altra con fatturazione (a titolo di passaggio interno) a valore normale del bene così come specificato dall'art. 14 DPR 633/72. Si ipotizzi quindi un passaggio interno (dall'attività imponibile a quella esente precedentemente separata) di un immobile che l'impresa deve vendere esente a 100.000 euro. Questo passaggio con modifica totale del regime di detrazione impone la rettifica dell'Iva detratta sui costi di realizzazione dell'abitazione ai sensi dell'art. 19 bis 2 DPR 633/72 ma non influirebbe sul prorata dell'anno in quanto è previsto esplicitamente dall'art. 19-bis DPR 633/72.

Fonte: Il Sole 24 ore del 31/01/2012

RIVALSA IVA ANCHE IN CASO DI ACCERTAMENTO:

La modifica introdotta con l'art.93 del DL 1/2012 introduce la rivalsa Iva in caso di accertamento. Fino se accertata dall'ufficio un Iva rimaneva a carico del contribuente accertato. Con le nuove disposizioni, in caso di accertamento o rettifica, il fornitore ha diritto di rivalersi dell'imposta reclamata dall'Erario nei confronti del proprio cliente, con l'unica condizione di provvedere al pagamento, oltre che dell'Iva, delle sanzioni e degli interessi. Il cliente destinatario della rivalsa ha diritto alla detrazione dell'Iva addebitata entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui la rivalsa viene eseguita. L'evidente conseguenza è che l'Iva da accertamento non rappresenta più un costo nè per il fornitore nè per il cliente ripristinando la neutralità del tributo e incentivando la definizione delle controversie. La norma dovrebbe trovare applicazione anche ai giudizi in corso.

Fonte: Il Sole 24 ore del 31/01/2012

RIEPILOGO SISTRI:

Il Decreto-Legge del 29/12/2011216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011, sposta il termine per l'avvio della piena operatività del SISTRI dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012 (art. 13 comma 3). Tale proroga è riferita a tutti i soggetti tenuti all'utilizzo del sistema. Rimane invariata l'unica eccezione relativa ai produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, per i quali la Legge 106 del 12 luglio 2011 prevede che la data di piena operatività, che comunque non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012, e venga fissata tramite un ulteriore decreto. I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti dovranno comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire, come prevede la circolare del Ministero del 3 marzo 2011:

- compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio competente, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi per via telematica o con spedizione su moduloo con supporto magnetico) le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010, previo pagamento del relativo diritto di segreteria. Le Camere di Commercio renderanno disponibili, come negli anni passati, il software per la compilazione del MUD su supporto magnetico;

oppure

compilando i modelli disponibili sul sito
www.sistri.it
Sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione del MUD, come previsto dall’art. 189, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- i comuni;
- loro consorzi o comunità montane;
- consorzio nazionale degli imballaggi;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i relativi sistemi collettivi;
- i gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso.

Fonte: Approfondimento del 31/01/2012

SPESOMETRO - CON TUTTI I DATI NELL'ELENCO SCENDE IL RISCHIO DI ERRORE:

Tra le varie misure allo studio vi è quella che dovrebbe prevedere l'eliminazione della soglia di euro 3.000 nelle comunicazioni dello spesometro negli scambi tra soggetti passivi d'imposta (B2B) reintroducendo di fatto il vecchio elenco clienti e fornitori che, rappresenterebbe sicuramente una notevole semplificazione con la riduzione del rischio di errore.

Fonte: Il Sole 24 ore del 27/01/2012

IL GIALLO DELL'IVA NIENTE AGEVOLAZIONI PER IL COSTRUTTORE:
A sorpresa rispetto a quanto espresso ieri, nella versione finale del decreto sulle liberalizzazioni inviata al Presidente della republica, è svanita l'ipotesi di ripristino dell'Iva anche sugli immobili che il costruttore non è riuscito a vendere nei primi cinque anni dalla fine lavori o meglio l'agevolazione dovrebbe permanere per le imprese di costruzioni che affittano immobili abitazione a canone concordato così come se effettuano vendite a prezzi calmierati. La versione precedente era più ampia includendo qualsiasi tipologia di locazione e vendita abitativa da parte delle imprese di costruzione decorso il quinquiennio.
Fonte: Il Sole 24 ore del 25/01/2012

AUTO IN BENEFIT, REBUS INVIO:
La manovra estiva DL 138/2011 ha introdotto un nuovo adempimento ossia quello di comunicazione all' Agenzia delle Entrate dei beni aziendali in uso ai soci. L'obbiettivo di questa disposizione da un lato mira a considerare ai fini dell'accertamento da redditometro i beni che anche se intestatati a persone giuridiche sono direttamente riconducibili ai soci delle stesse, da l'altro mira a tassare in capo al socio la differenza tra il valore di mercato previsto per l'utilizzo di quel bene e il corrispettivo chiesto al socio da parte della società per il godimento dello stesso bene. Sicuramente uno dei problemi principali riguarda le auto in uso ai soci e specialmente le auto in uso ai soci che rivestono anche la qualifica di amministratori. Si ritiene, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate che, l'uso promiscuo di un auto da parte degli Amministratori , siano essi soci oppure no, dovrebbe essere ancora tassato in busta paga sulla base del benefit quantificato forfettariamente in base all'art.51, comma 3 del TUIR e di conseguenza dovrebbe permanere la deducibilità dei costi auto da parte delle societò che li sostengono. Ovviamente nelle casistiche sopra riportate siamo ancora in attesa di chiarire se queste tipologie di rapporti dovranno essere oggetto della comunicazione in scadenza a marzo del 2012.

Fonte: Il Sole 24 ore del 25/01/2012

IRAP E NUOVE DEDUZIONI:
Per alleggerire l'onere fiscale del costo del lavoro il legislatore ha introdotto nuovi sconti e maggiori costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Alla lista delle già conosciute deduzioni Irap introdotte dall'art.11 DL n.446/97 si aggiungono quelle previste dal DL 201/11 riservate rispettivamente ai lavoratori di sesso femminile ed ai lavoratori con meno di 35 anni di età, a condizione che entrambi siano assunti in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non si tratta di nuove deduzioni ma di un aumento di quelle esistenti infatti nelle casistiche prima citate la deduzione passa da 4.600 a 10.600 euro per dipendente. La nuova deduzione troverà applicazione a partire dal 2012 con la conseguenze che le aziende potranno tenerne in considerazione già in occasione della determinazione degli acconti d'imposta da versare a giugno e novembre 2012. Un ulteriore misura introdotta dalla manovra MOnti per ridurre il carico fiscale dei datori di lavoro è la previsione della deducibilità ai fini Ires o Irpef dell'irap pagata sul costo del lavoro al netto delle deduzioni. In pratica il conteggio da effettuare sarà il seguente:
- bisognerà estrapolare dall'Irap pagata nel 2012 la quota parte imputabile alla parte di costo del lavoro indeducibile (quibndi al netto delle deduzioni). Anche questa misurà sarà operativa solo dal 2012, con effetti già sugli acconti in scadenza a giugno e novembre 2012.

Fonte: Il Sole 24 ore del 23/01/2012

PRELIEVO SU ATTIVITA' SCUDATE:
Viene introdotto un prelievo sia in via ordinaria che straordinaria per le attività finanziarie scudate.Verrà infatti prelevata in via ordinaria un'imposta di bollo nella misura dell'1,35 nel 2013 e dello 0,40% a partire dal 2014, mentre in via straordinaria per il 2012 il prelievo ammonterà all'1%. Il tutto può essere spiegato con un semplice esempio: Tizio per effetto dello scudo ha rimpatriato una somma di euro 100.000 depositandoli in parte in un conto segregato e in parte eseguendo un aumento di capitale nella propria società. L'imposta di bollo verrà applicata sia alla parte presente sul conto segregato che sulla parte utilizzate per l'aumento di cqapitale aumentando di un punto percentuale il gravame impositorio sul rimpatro tramite lo scudo.

Fonte: Il Sole 24 ore del 23/01/2012

IL CALO DEI RICAVI TAGLIA L'INTERPELLO:
Investimenti e cali dei ricavi fatti per rimanere competitivi sul mercato allontanano l'applicazione delle regole sulle società in perdita per un triennio. L'Agenzia delle Entrate è infatti a lavoro per elaborare una sorta di vademecum di situazioni nelle quali le perdite sistematiche siano considerate un problema reale e non di elusione fiscale tale da disapplicare queste nuove disposizioni. Quindi le imprese che si troveranno in queste situazioni non dovranno neppure presentare un interpello, anche perchè l'Agenzia ne sarebbe sommersa.

Fonte: Il Sole 24 ore del 20/01/2012

NOVITA' IVA SUI SERVIZI INTRA-UE:
Ritorno al passato per i servizi intracomunitari sui quali dal 17 marzo 2012 l'Iva andrà obbligatoriamente assolta con l'integrazione della fattura del prestatore. Quindi nel caso delle prestazioni di servizi generici (art.7-ter DPR 633/72) rese da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell'Unione, il committente nazionale adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione nel seguente modo:
- fatturazione: la fattura relativa all'acquisto di servizi intracomunitari deve essere numerata ed integrata dal committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione , nonchè dell'imposta calcolata secondo l'aliquota dei servizi acquistati. Se si tratta di operazione d'acquisto senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente. al posto dell'indicazione dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma di esclusione dall'Iva;
- regolarizzazione: il committente che non riceve la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazion e deve emettere entro il mese seguente, in un unico esemplare, la fattura con l'indicazione del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'Iva (partita Iva);
- registrazione: le fatture relative all'acquisto di servizi intracomunitari, previa integrazione, devono essere annotate , entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
Queste sono le principali novità introdotte dalla legge comunitaria 217/2011.

Fonte: Il Sole 24 ore del 16/01/2012

SULLA COMPENSAZIONE PESA IL TEST DI OPERATIVITA':
Innanzitutto va ricordato che anche per il 2012 il limite massimo di compensazioni orizzontali è rimasto fermo a 516.456,90 euro, nonostante con il DL 78/09 il legislatore abbia autorizzato il Ministero a incrementare l'importo fino a 700mila euro, possibilità di cui si è persa ogni traccia. Come per il credito relativo al 2011 anche per quello del 2011 valgono gli stessi vincoli di utilizzo, fino a 10mila euro, l'uso è libero è può avvenire sin dal 16 gennaio 2012. A partire da 10.001 euro, la compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, che può essere trasmessa in forma autonoma dal 1° febbraio. Oltre i 15mila euro, e invece necessario che la dichiarazione presentata esponga il visto di conformità di un professionista. La compensazione del credito Iva è inibita alle società non operative. La norma si applica con riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione Iva relativa all'anno in cui la società è qualificata come non operativa. Quindi possono nel 2012 utilizzare il credito iva 2011 quelle società attratte dalla nuova ipotesi di non operatività per perdite triennali introdotta dal DL 138/11. La disposizione si applica a partire dall'esercizio 2012 (con riguardo alle perdite del triennio 2009-2011) e l'impatto ai fini del divieto di compensazione del credito Iva si avrà solo dal 2013.

Fonte: Il Sole 24 ore del 12/01/2012

COOP, LE RISERVE INDIVISIBILI SONO DISPONIBILI AI FINI ACE:
Gli utili che le cooperative accantonano alle riserve indivisibili rientrano nella deduzione Ires introdotta come aiuto alla crescita economica (Ace) dal DL 201/2011.

Fonte: Il Sole 24 ore del 12/01/2012

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO RICONFERMATO A QUOTA 4%:
Ritorna al 4% il contributo integrativo per i dottori commercialisti, in seguito alla formale approvazione da parte del ministero del Lavoro. Chi ha emesso fatture nei primi 10 giorni del 2012, applicando il contributo del 2% quindi, dovrà emettere una nota di debito per recuperare il restante 2%, in quanto la conferma del 4% ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012.
Fonte: Il Sole 24 ore del 11/01/2012


SOCIETA' LE VIE D'USCITA PER LE PERDITE CRONICHE:
Il 2012 rischia di essere un anno molto negativo dal lato tributario per le società che, a causa di un triennio di risultati reddituali negativi, non riusciranno a sfuggire ai nuovi aggravi delle società di comodo. La manovra di ferragosto ha previsto non solo l'innalzamento al 38% dell'aliquota Ires per i soggetti di comodo, ma anche introdotto una nuova causa per essere considerati di comodo infatti, indipendentemente dai ricavi dichiarati dal 2012 si diventerà di comodo se il triennio precedente (2009-2011) è stato caratterizzato da tre perdite fiscali consecutive. Per uscire dalla non operatività, le società possono presentare alla Dre interpello disapplicativo dando oggettive motivazioni che giustifichino il triennio in perdita. In teoria, il termine ultimo per presentare le istanze sarebbe il 2 luglio 2013 (90 giorni prima del termine di presentazione dell'Unico 2013) ma, è evidente lopportunità per le società di conoscere il parere della Dre già prima della stesura del bilancio 2012. Un'altro effetto di questa normativa riguarda anche l'Iva, con molta probabilità il credito Iva in essere alla fine del triennio consecutivo di perdite non sarà utilizzabile a decorrere dall'esercizio successivo al triennio. Questo può rappresentare un enorme problema ad esempio per le società immobiliari di costruzioni le quali fino ad ora non colpite dalla normativa ora rischiano di vedersi bloccati i crediti Iva.
Fonte: Il Sole 24 ore del 09/01/2012


NUOVO REDDITOMETRO:
Dal 2009 con le modifiche intervenute all'art. 38 DPR n.600/1973, si avranno due forme di accertamento per la determinazione sintetica dell'imponibile:
- accertamento sintetico c.d "puro", fondato sulla valorizzazione degli elementi di spesa;
- accertamento sintetico "redditometrico", basato sull'analisi di campioni rappresentativi, che riene conto dei redditi/spese dell'intero nucleo familiare e del contesto territoriale.
In pratica, mentre con il sintetico puro le spese vengono considerate per il loro importo effettivo e direttamente confrontate con la capacità reddituale del contribuente che le ha sostenute, con il redditometro dette spese vengono elaborate in funzione di campioni rappresentativi. L'acceramento sintetico può attivarsi in presenza di un eccedenza del 20% del reddito sintetico rispetto a quello dichiarato con riferimento ad un singolo periodo d'imposta. Il nuovo redditometro prende a riferimento 5 aree geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), 11 tipologie di nuclei familiari e circa 100 voci di spesa raggruppate in 7 categorie. Per determinare il reddito presunto l'Agenzia delle entrate ha messo a punto una metodologia statistico matematica che si applica in relazione a precisi gruppi di famiglie differenziati per aree geografiche. Quindi nel valutare le spese sostenute da un contribuente il software messo a punto dal Fisco quantificherà diversamente un acquisto fatto a Bari rispetto ad uno fatto a Milano, così come le spese sostenute in un anno da un single rispetto ad un nucleo di quattro persone.
Le 7 categorie nelle quali vengono raggruppate oltre 100 voci di spesa sono:

1) Abitazione
2) Mezzi di trasporto
3) Assicurazioni e contributi
4) Istruzione
5) Attività sportive e ricreative e cura della persona
6) Altre spese significative
7) Investimenti immobiliari e mobiliari netti

Le voci di spesa che influenzano il redditometro sono:

1) Abitazione:
- possesso dell'abitazione principale
- seconde case
- mutui
- spese per la ristrutturazione
- pagamento di provvigioni agli intermediari
- colf
- acquisto di elettrodomestici
- arredi
- spese per energia elettrica
- gas e telefono

2) Mezzi di trasporto:
- automobili
- minicar
- caravan
- moto
- barche
- aereomobili
- beni in noleggio o leasing

3) Assicurazioni e contributi:
- responsabilità civile
- incendio e furto
- assicurazione vita
- assicurazione infortuni
- assicurazione danni
- assicurazione malattia
- contributi previdenziali obbligatori e volontari
- previdenza complementare

4) Istruzione:
- asili nido
- scuola per l'infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria
- corsi di lingue
- soggiorni studi all'estero
- corsi universitari
- tutoraggio
- corsi di preparazione agli esami
- scuole di specializzazione
- master
- canoni di locazione per studenti universitari

5) Attività sportive e ricreative e cura della persona:
- attività sportive
- circolai culturali
- circolai ricreativi
- cavalli, abbonamenti pay-tv
- giochi on line
- abbonamenti a eventi sportivi e culturali
- viaggi organizzati
- alberghi, centri di benessere
- altri servizi per la cura della persona

6) Altre spese significative:
- oggetti d'arte o antiquariato
- gioielli e preziosi
- veterinarie
- donazioni in denaro a favore di onlus e simili
- assegni periodici corrisposti al coniuge
- donazioni effettuate

7) Investimenti immobiliari e mobiliari netti (con riferimento al biennio precedente ed all'anno di stima):
- fabbricati
- terreni
- barche
- autoveicoli
- motoveicoli
- caravan
- minicar
- aereomobili
- azioni
- obbligazioni
- conferimenti
- quote di partecipazione
- fondi di investimento
- pronti contro termine
- buoni postali fruttiferi
- conti deposito vincolati
- altri prodotti finanziari, valuta estera, oro e numismatica
Fonte: Approdondimento del 05/01/2012


IMPOSTE SUL LUSSO - AUTO:
In occasione della scadenza naturale del bollo, si dovrà effettuare un ulteriore versamento con modello F24 (modalità già in parte sperimentata nel 2011). Dal 2012 rispetto al 2011 cresce l'importo dovuto per ogni chilowatt (20 euro anzichè 10 euro) e si riduce la soglia al di sotto della quale nulla è dovuto (185 Kw, contro i precedenti 225). Inoltre è stato introdotto un fattore correttivo legato "all'anzianità" del mezzo: infatti di applicano delle riduzioni sempre crescenti, in relazione all'anzianità di costruzione del veicolo (vi sarà una riduzione del 40% decorso il primo quinquiennio, del 70% decorso il secondo quinquiennio e dell'85% decorso il terzo quinquiennio).
Fonte: Il Sole 24 ore del 05/01/2012


IMU - IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO, PRELIEVO RETROATTIVO SUL 2011:
Anche gli immobili all'estero non sfuggono alla nuove misure della manovra Monti. A partire dal 2011, infatti, trova applicazione un'imposta patrimoniale statale sul valore degli immobili posseduti all'estero. Rimangono ancora molti interrogativi sull'applicazione di questa norma. In primo luogo i soggetti passivi, che dovrebbe riguardare le sole persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Sembra dunque che l'intestazione dell'immobile a una società dovrebbe consentire di aggirare il prelievo. La seconda questione riguarda la retroattività della norma. Siccome la disposizione è entrata in vigore alla fine di dicembre 2011, non è chiaro se l'imposta si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2011. Allo stato attuale delle cose ed in attesa di chiarimenti, la risposta dovrebbe essere affermativa. L'imponibile è costituito dal prezzo di acquisto dell'immobile o, in mancanza, dal valore di mercato. L'aliquota è pari allo 0,76%. Il versamento si effettua con le medesime scadenze delle imposte sui redditi e quindi la prima scadenza di versamento sarà il 16.06.2012. Ovviamente dall'imposta dovuta sarà possibile decurtare (sotto forma di credito d'imposta) eventuali imposte patrimoniali pagate all'estero. Trattandosi di un prelievo statale, l'imposta patrimoniale estera per poter essere decurtata deve anch'essa essere un'imposta statale e non locale. Questa nuova imposta dovrà essere corrisposta in base ai mesi di possesso dell'immobile detenuto all'estero nel corso dell'anno solare.
Fonte: Il Sole 24 ore del 05/01/2012


SPESOMETRO - DOPPIO MONITORAGGIO PER IL LEASING E IL NOLEGGIO:
Gli utilizzatori di beni presi in leasing o noleggio sono tenuti a effettuare la comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dello Spesometro nonostante tali operazioni siano oggetto di monitoraggio da parte delle società di leasing o noleggio e quindi già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria. Ciò è affermato dalla nota divulgata dalla direzione centrale per l'accertamento del 22 dicembre 2011. Ovviamento questo chiarimento fornito è assolutamente in contrasto con quanto stabilito dal punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 dove, nell'elenco delle operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione vemgono citate tutte quelle già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria.
Fonte: Il Sole 24 ore del 05/01/2012


ESTESI I RIMBORSI IVA TRIMESTRALI:
L'art.8 della Comunitaria 2010, pubblicata con il n.217/2011 sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2012, ha apportato sostanziali modifiche in tema di rimborsi Iva trimestrali. Dal 1° trimestre 2012 il rimborso infrannuale potrà essere richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi esteri, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazioni relativi a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione.
Fonte: Il Sole 24 ore del 04/01/2012

COMUNICAZIONI AL FISCO DEI MOVIMENTI BANCARI:
L’articolo 11 comma 2 del D.L. 201/2011 ormai conosciuto come Decreto Salva Italia, dispone infatti che a partire dalla data del 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari dovranno periodicamente comunicare all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/1973 ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
E’ utile ricordare che l’art. 7 (Comunicazioni all’anagrafe tributaria) comma 6 del DPR 605/1973 prevede l’obbligo per gli operatori finanziari “di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto di conto o di deposito o che comunque possa disporre del medesimo”. Il decreto Salva Italia, invece, introduce l’obbligo per gli operatori finanziari, di trasmettere al fisco, a partire dal 1° gennaio 2012, i dati di tutte le operazioni finanziarie compiute dai contribuenti, con la conseguenza che mentre fino ad oggi l’Amministrazione Finanziaria dispone solo dell’archivio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari, dal 2012 la stessa amministrazione potrà avere a disposizione il dettaglio delle movimentazioni finanziarie di tutti i contribuenti.
Per effetto di tale norma le banche, le Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario si troveranno a comunicare al Fisco italiano non soltanto l’esistenza dei rapporti intrattenuti con i loro clienti e le operazioni cosiddette “fuori conto”, ma anche le singole operazioni effettuate nell’ambito dei predetti rapporti. Di fatto, quindi, verranno trasmesse al Fisco le stesse informazioni che sono presenti negli estratti conto inviati dalle banche ai clienti stessi. L’esame delle movimentazioni di denaro consentirà all’Amministrazione Finanziaria di individuare quei contribuenti “sospetti” da sottoporre ad accertamento, una volta verificata l’esistenza di disparità tra i redditi ed i volumi di affari dichiarati e le disponibilità finanziarie detenute dai singoli contribuenti. In conclusione, si tratta di una misura invasiva ai fini della privacy dei contribuenti e incisiva sul piano dei futuri controlli fiscali e della lotta all’evasione fiscale, che mette fine di fatto al segreto bancario, peraltro già messo a repentaglio dal 2005 con l’istituzione del database dell’anagrafe dei conti correnti
.
Fonte: Approfondimento del 03/01/2012

IMU - NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE:
Con la manovra il governo ha rimodulato la tassa sulle abitazioni.Dal 2012 entra in vigore l'Imu (imposta municipale propria) che prenderà il posto dell'Ici. L’aliquota applicata sarà dello 0,4% sulla prima casa e dello 0,76% sulle seconde case. Su queste percentuali i Comuni potranno intervenire innalzandole: sulla prima casa potranno variare di 0,2 punti, mentre sulla seconda potranno variare di 0,3 punti. In totale quindi si potrà avere una tassazione massima dello 0,6% sulle prime abitazioni, mentre sulle seconde l’imposta massima sarà dell’ 1,06%.Altro aggravio arriva dalla rivalutazione delle rendite che potranno arrivare fino al 160% per gli immobili del gruppo A (abitazioni). Importante: per le case locate scompare la differenza, ai fini del calcolo dell’imposta, tra i vari tipi di canone, calmierato o a libero mercato. Infine niente più sconti per il comodato d’uso gratuito: ai fini dell’imposta avranno lo stesso trattamento delle seconde case.

SCONTI

E’ bene ricordare che valgono solo per la prima casa. Oltre alla detrazione base che spetta a tutti di 200 euro, c’è un bonus di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione principale dei genitori. Il bonus aggiuntivo - indipendente dal reddito del nucleo - potrà arrivare ad un massimo di 400 euro, per una detrazione totale massima, quindi, di 600 euro. Dal 2014 cambierà la detrazione base valida per tutti: non più 200, ma 170 euro.

CASE RURARI ED ESTERO

I fabbricati rurali sono equiparati alle altre abitazioni. Se costituiscono abitazione principale possono usufruire dell’aliquota del 4 per mille e delle detrazioni base e per i figli. Altrimenti sono considerati seconde case. Finora erano tutti fuori dal campo di applicazione dell’Ici.Per gli immobili all’estero a partire dal 2012 gli italiani che posseggono case fuori dai confini nazionali dovranno pagare un’imposta dello 0,76%, quindi come le seconde case in Italia. La base imponibile sarà il valore reale degli immobili.

Fonte: Approfondimento del 03/01/2012

NUOVI MINIMI FATTURE SENZA RITENUTE DI ACCONTO:
Sul fronte delle imposte dirette il nuovo regime dei minimi a decorrere dal 2012 presenta delle importanti novità. Il regime dei minimi conserva la propria natura di regime al di fuori dell'ambito Iva, in quanto i soggetti interessanti non possono nè addebitare l'Iva a titolo di rivalsa ai clienti/committenti nè detrarre l'Iva sugli acquisti effettuati. Diverso è il discorso per coloro che transitano al nuovo regime dei minimi dal regime delle nuove iniziative produttive o dal regime ordinario, in questa situazione scatta infatti l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell'art. 19-bis2 DPR 633/72 e versare l'Iva conseguente in un'unica soluzione o in cinque rate a partire dal termine per il saldo Iva 2011. L'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali scende dal 20% al 5%. Ovviamente essendo la nuova aliquota del 5% inferiore all'aliquota standard (20%) da applicare a titolo di ritenuta di acconto in fattura, ciò comporterebbe che i contribuenti minimi risulterebbero cronicamente a credito. Per evitare ciò il Provvedimento del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2012 ha disposto che i ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta di acconto da parte del sostituto d' imposta. A tal proposito in fattura dovra obbligatoriamente essere esposta la seguente dicitura: "Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetta ad Iva nè a ritenuta ai sensi del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate n. 185820."

Esempio di dichiarazione:

Il sottoscritto ......................., esercente attività di ..................... con domicilio fiscale in .............. avente partita Iva n. ........................... e Codice fiscale n. ...................

DICHIARA


- di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'art.1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'articolo 27, DL 98/2011. essendo in possesso dei necessari requisiti;
- di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 27 comma 1, DL 98/2011.

In Fede

Luogo, data
Fonte: Il Sole 24 ore del 03/01/2012


NOVITA' CHE ENTRERANNO IN VIGORE NEL CORSO DEL 2012:
Agricoltura: tutti i fabbricati rurali che sono ancora iscritti nel catasto terreni dovranno essere inseriti nel catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012. La multa in caso di inadempimento all'obbligo consiste in una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 2.066.
Parte il Sistri per i rifiuti: parte il 2 aprile il Sistri. Una copia cartacea della scheda Sistri dovrà accompagnare ogni trasporto, in difetto verrà applicata una sanzione pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro e per i rifiuti pericolosi è previsto l'arresto fino a 2 anni.
36 e 55%: il bonus del 36% diventa una misura strutturale del fisco Italiano e quindi non dovrà più essere prorogata di volta in volta, lo prevede il decreto salva-italia. Inoltre nel salva-italia è stata inserita anche la proroga per altri 12 mesi (fino al 31.12.2012) per il bonus del 55% sul risparmio energetico.
Il primo acconto dell'IMU: il primo appuntamento alla cassa con l'IMU è fissato per lunedì 18 giugno 2012. Per capire esattamente quanto si pagherà bisognerà attendere le decisioni dei singoli comuni, per ora la legge fissa sulla prima casa l'aliquota dello 0,4% con una detrazione di 200 euro maggiorata di 50 euro per ogni figlio residente con età non superiore a 26 anni. I sindaci potranno aumentare o ridurre l'aliquota dello 0,2%, oltre ad aumentare la detrazione fino ad azzerare il prelievo. Sulle seconde case e gli altri immobili l'aliquota base è dello 0,76% è il margine di manovra dei comuni è dello 0,3% in aumento o in diminuzione.
Passa a 112 euro il canone TV: Come gli scorsi anni è aumentato il canone TV quindi, entro il 31 gennaio chi detiene apparecchi TV ad uso privato dovrà versare un canone di euro 112.
Etichette chiare sui tessili: l'8 maggio 2012 entra in vigore il regolamento UE1007/2011 che prevede che solo i prodotti tessili composti da un'unica fibra tessile potranno essere etichettati con i termini "100%", "puro" e "tutto". Abiti e accessori farti con parti non tessili di origine animale dovranno riportare in etichetta la dicitura "Contiene parti non tessili di origine animale".
Pneumatici con classe: Le gomme da novembre dovranno essere classificate secondo il risparmio energetico che consentono quindi, in base alla resistenza all'attrito con lasfalto e riguardo all'aderenza sul bagnato e alla rumorositò di rotolamento.
I negozi abbattono i limiti: Nel 2012 gli esercizi commerciali avranno piena libertà nel fissare l'orario di apertura e di chiusura e potranno rimanere aperti 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, comprese le festività.E' stabilito inoltre che ci sia libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza limitidi qualsiasi natura ad esclusione di quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente urbano.
Una lente sui conti in banca: Con il 2012 scatta l'obbligo di comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari (Banche, Poste, ecc) delle movimentazioni dei propri clienti. Le comunicazioni riguardano qualsiasi rapporto intrattenuto.
La plusvalenza paga il 20%: Dal 1° gennaio 2012, aumenta dal 12,5% al 20% l'imposta sostitutiva sulle cessioni delle partecipazioni non qualificate da parte di soci persone fisiche (non imprenditori). Sal 1° gennaio passa dal 12,5% al 20% anche l'imposta sostitutiva sui dividendi distribuiti ai soci persone fisiche per la detenzione di partecipazioni non qualificate.
Trasparenza sui beni ai soci: Entro il 2 aprile 2012 va inviata una comunicazione alle Entrate sui beni d'impresa concessi nel 2011 ai soci, ai familiari dell'imprenditore.
Per le coop aumenta l'Ires: dal 2012, per le cooperative a mutualità prevalente, aumenta la quota di utili assoggettati ad Ires: passa dal 30% al 40% degli utili netti destinati alle riserve indivisibili. Inoltre è stata introdotta, per tutte le coop, la tassazione del 10% degli utili netti accantonati alla riserva minima obbligatoria.
Stretta sulle non operative: Dal 2012 sale al 38% l'aliquota Ires per le società considerate non operative.
Rivalutabili quote e terreni: Riaperta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate, posseduti al 1° luglio 2011. Entro il 30 giugno 2012, è necessario far redigere e asseverare una perizia di stima da un professionista abilitato, in cui va indicato il valore del bene al 1° luglio 2011. Entro la stessa data , inoltre, va versata un'imposta sostitutiva del 2 o del 4%.
Interessi legali al 2,5%: Il Dm dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre scorso ha aumentato di un punto percentuale il tasso degli interessi legali (dall'1,5% al 2,5%) dal 1° gennaio 2012.
Bonus per under 35 e donne: La manovra MOnti ha riservato due bonus Irap alle aziende per le donne e gli u nder 35 impiegati a tempo indeterminato. Per questi soggetti lo sconto annuo passa da 4.600 a 10.600 euro di deduzione.
Sale l'aliquota previdenziale dell'autonomo: Dal 1° gennaio 2012 si incrementano le aliquote dei contributi previdenziali che dovranno versare i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) fino al raggiungimento del 24%. I contributi cresceranno in modo graduale fino al 2018. Sempre dal 1° gennaio aumentano di un punto percentuale le aliquote contributive della Gestione separata.
C/C e titoli cambiano i bolli: Eliminata dal 2012 l'imposta di bollo di 34,20 euro sui c/c con giacenza inferiore ai 5mila euro. Sale da 73 euro a 100 euro l'imposta sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche. Cambia la tassazione sui conti titoli, che non sarà più fissa ma proporzionale al valore di mercato degli investimenti: dal 2012 il prelievo ammonterà allo 0,10% per importi superiori a 50mila euro (fino ad un massimo di euro 1.200) per salire allo 0,15% nel 2013 senza nessun tetto massimo.
Sanzioni per i contanti al via: Dal 1° febbraio 2012 sarà un'infrazione e quindi sanzionabile la violazione delle disposizioni sui pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Fonte: Il Sole 24 ore del 02/01/2012

L'IMU DEBUTTA ANCHE SUI FABBRICATI RURALI:
L'imposta municipale non risparmia il settore agricolo per la prima volta, infatti, vengono tassati anche i fabbricati rurali.L'Imu è dovuta anche sulle abitazioni rurali. In questo caso la rendita catastale si rivaluta del 5% e poi si moltiplica il risultato per 160. Pagano l'imposta anche i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole: in questo caso l'aliquota è dello 0,2% e può essere ridotta dai vari comuni allo 0,1%.
Fonte: Il Sole 24 ore del 01/02/2012


SPESOMETRO - LE RISPOSTE DELL'AGENZIA:
L'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di risposte in merito all'adempimento dello Spesometro in scadenza al 31.01.2012. L'Agenzia ad esempio ha chiarito che per i contratti di compravendita immobiliare sono escluse le fatture di acconto e saldo emesse da un impresa edile relativamente ad un immobile che formerà oggetto di successiva vendita. Tuttavia, se le fatture degli acconti sono registrate in un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste devono comunque essere comunicate. Per i contratti a corrispettivo perdiodico in cui l'importo non è determinabile (contratto di agenzia,ecc), la comunicazione si deve effettuare solo se il corrispettivo fatturato per l'anno di riferimento sia pari o superiore al limite stabilito per la comunicazione. In caso di contratto di appalto con corrispettivo totale e fatturazione di SAL (stato avanzamento lavori) l'inclusione nella comunicazione deve avvenire se il corrispettivo totale pattuito nel contratto supera il limite di legge, indipendentemente dai SAL fatturati. Anche le operazioni di autoconsumo sono oggetto di comunicazione, qualora l'importo sia non inferiore alla soglia di rilevanza. Sono escluse dallo spesometro tutte quelle operazioni che già sono oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria quindi: i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazione riportate nei modelli intra e nei modelli Black list, ecc.
Fonte: Il Sole 24 ore del 24/12/2011


PROROGA DEFINITIVA DEL SISTRI:
E' arrivata la proroga definitiva del Sistri al 30 aprile 2012 rispetto all'originaria scadenza. I rifiuti prodotti e smaltiti nel 2012 nel periodo non comperto dal Sistri dovrenno essere dichiarati sempre utilizzando lo strumento Sistri ma, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del sistema (30 aprile 2012).
Fonte: Il Sole 24 ore del 23/12/2011


SISTRI - RIFIUTI SENZA TRACCIABILITA' FINO AD APRILE:
Il milleproroghe ha previsto dei nuovi slittamenti, tra i quali l'operatività del sistema Sistri che dopo una serie di proroghe doveva entrare in vigore il 09 febbraio 2012 e slittato al 02 aprile 2012.
Fonte: Il Sole 24 ore del 22/12/2011


IL DECRETO SALVA ITALIA IN SINTESI - DL 6.12.2011 N.201:

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) – Art. 1

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodod’imposta coincidente con l’anno solare), al fine di incentivare il finanziamento delle imprese concapitale proprio, è introdotta una deduzione dal reddito d’impresa, pari al “rendimento nozionale”del nuovo capitale proprio. L’agevolazione in esame presenta molti aspetti in comune con laprecedente “DIT”.
Tale rendimento è pari all’importo risultante dall’applicazione, all’incremento del capitaleproprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 (2010per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) di un’aliquota individuata conapposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno.
In via transitoria, per il primo triennio (2011 – 2013) detta aliquota è fissata nella misuradel 3%.
Nel primo anno di applicazione della disposizione in esame, il capitale proprio è rappresentatodal patrimonio netto, al netto dell’utile d’esercizio.
Ai fine di determinare l’incremento patrimoniale rilevano:
- i conferimenti in denaro, a partire dalla data di versamento;
- gli utili accantonati a riserva (esclusi quelli destinati a riserve indisponibili), a partire
dall’inizio dell’esercizio in cui la riserva si è formata;
Per le imprese di nuova costituzione l’incremento è costituito dall’intero patrimonio conferito.
L’agevolazione in esame è riconosciuta anche alle ditte individuali, alle snc e sas in
contabilità ordinaria.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame saranno stabilite da un apposito Decreto.


DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA A COSTO DEL LAVORO – Art. 2, comma 1
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.
Tale deduzione:
- spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
- le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
- le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
- le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
- va effettuata in base all’art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).


DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI – Art. 2, commi 2 e 3
A decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a),D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:
- da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.


DETRAZIONI 36% E 55% – Art. 4
Con l’introduzione nel TUIR del nuovo art. 16-bis, a decorrere dall’1.1.2012, è disposto il riconoscimento “a regime” della detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la sostanziale conferma dell’attuale assetto normativo.
Il nuovo art. 16-bis prevede infatti che la detrazione spetta:
- per una spesa massima complessiva di € 48.000, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
- per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione va ridotta del 50%;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
- per gli interventi di:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro,risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
- realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
- restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
- ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
- prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
- cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, bonifica dell’amianto;
- misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.
Con riferimento agli interventi di risparmio energetico è disposto che “le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia …possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idoneadocumentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
Il comma 4 dell’art. 4 in esame dispone che:
- la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile anche per le spese sostenute fino al 31.12.2012;
- per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall’1.1.2013 è applicabile la detrazione del 36%.
Ciò porta a ritenere che la detrazione IRPEF / IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è prorogata fino al 31.12.2012 mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno “ricompresi” tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.
Il nuovo art. 16-bis dispone altresì che la detrazione IRPEF del 36%:
- è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;
- in caso di cessione dell’immobile, è trasferita all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. In altre parole, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo soltanto se ciò è espressamente previsto. Diversamente, ossia se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente;
- in caso di decesso dell’avente diritto, è trasferita esclusivamente e interamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
È infine confermata l’applicazione:
- del DM n. 41/98 contenente il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo … in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
- della ritenuta nella misura del 4%, che deve essere operata dalla banca/posta all’atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.


NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE – Art. 10, commi da 9 a 13
Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che:
• assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
• risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;
• risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;
sono riconosciuti i seguenti benefici:
- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
- riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;
- determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.
I contribuenti soggetti agli studi di settore che:
• non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF;
• risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all’attività professionale/d’impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui all’art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all’art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.
Per le attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011 continuano a trovare applicazione gli artt. 10, comma 4-bis e 10-ter, Legge n. 146/98 (premio di congruità) che sono abrogati dal Decreto in esame.


LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE – Art. 12
È introdotta, a decorrere dal 6.12.2011, una ulteriore riduzione del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) in base alla quale:
• il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000;
• gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 1.000 entro il 31.12.2011.


APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) – Art. 13
Come noto l’art. 8, D.Lgs. n. 23/2011 contenente “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” prevede l’introduzione dell’IMU (imposta municipale propria) dal 2014.
Il Decreto in esame ne anticipa “in via sperimentale”, l’applicazione a decorrere dal 2012.

PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU
Il presupposto dell’IMU è il possesso, ex art. 2, D.Lgs. n. 504/92, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Il Decreto in esame estende l’applicazione dell’IMU anche all’abitazione principale e sue pertinenze.
A tal fine è precisato che per:
- abitazione principale si intende “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;
- pertinenza dell’abitazione principale si intende quella classificata “nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

BASE IMPONIBILE IMU
La base imponibile IMU è calcolata applicando:
• per i terreni agricoli, uno specifico moltiplicatore (120) all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto;
• per i fabbricati, i seguenti moltiplicatori all’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%, ex art. 3, comma 48, Legge n. 662/96:
Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore A (esclusa A/10)
160 A/10 80 C/2, C/6 e C/7 D 60 B 140 C/1 55 C/3, C/4 e C/5

ALIQUOTE IMU
È prevista un’aliquota IMU:
-ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D.Lgs.n. 446/97, potranno aumentare o dimunuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili:
• non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR;
• posseduti da soggetti IRES;
• locati.
Il 50% dell’imposta applicata nella misura dello 0,76% è riservata allo Stato. In particolare sul punto è disposto che:
“Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”;
- ridotta:
• nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
• nella misura dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
È prevista una specifica detrazione per l’IMU riferita all’abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari a € 200 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”. In merito è altresì precisato che:
• in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
• il Comune interessato può “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio” aumentare l’ammontare della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso però il Comune non può fissare, per gli immobili a disposizione, un’aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
• l’aliquota ridotta, prevista per l’abitazione principale e sue pertinenze, e la relativa detrazione si applicano anche ai soggetti ex art. 6, comma 3-bis, D.Lgs n. 504/92 ex coniuge non assegnatario della casa coniugale) e ex art. 3, comma 56, Legge n. 662/96 (anziano /disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non sia locata).

MODALITÀ DI VERSAMENTO
In deroga all’art. 52, D.Lgs. n. 446/97, il versamento dell’imposta va effettuato ex art. 17, D.Lgs. n.241/97 ossia tramite il mod. F24, con le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate con unospecifico Provvedimento.

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI – Art. 13, comma 21
Come noto, con l’art. 7, commi da 2-bis) a 2-quater), DL n. 70/2011 il Legislatore ha disposto che i soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili sono tenuti a presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale con la quale richiedere l’attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. In base a quanto previsto dal DM 14.9.2011 eribadito dall’Agenzia del Territorio nella Circolare 22.9.2011, n. 6, detta domanda doveva essere
presentata entro il 30.9.2011 utilizzando l’apposito modello, corredata da un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità.
Con il Decreto in esame il termine ultimo per presentare detta domanda di variazione catastale è differito al 31.3.2012 e l’Agenzia del Territorio dovrà riconosce, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità, l’attribuzione della categoria catastale richiesta entro il 30.6.2012.
Sono da considerarsi validamente presentate anche le domande inoltrate dopo il termine originario del 30.9.2011.



TASSAZIONE PER AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI – Art. 16 “SUPER BOLLO” AUTO
Come noto, l’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011 ha introdotto un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”) per le autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone con potenza superiore a 225 kW, di ammontare pari a € 10 per ogni kW eccedente i 225 .
Ora, detto art. 23 è integrato con la previsione che, a decorre dal 2012, il c.d. “super bollo” è dovuto per le autovetture/autoveicoli di potenza superiore a 185 kW nella misura di € 20 per ciascun kW eccedente i 185.

IMBARCAZIONI
A decorrere dall’1.5.2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono tenuti al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
Fino a 10 metri Non dovuta da 24,01 a 34 metri € 90
da 10,01 a 12 metri € 5 da 34,01 a 44 metri € 207
da 12,01 a 14 metri € 8 da 44,01 a 54 metri € 372
da 14,01 a 17 metri € 10 da 54,01 a 64 metri € 521
da 17,01 a 24 metri € 30 superiore a 64 metri € 703
L’importo così determinato è ridotto del 50%, per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
Detta tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri Enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio nonché a quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
L’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
La ricevuta di pagamento di detta tassa dovrà essere esibita all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è applicabile la sanzione dal 200% al 300%
dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

AEROMOBILI
È istituita un’imposta erariale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di aeromobili privati di cui all’art. 744, Codice della navigazione, immatricolati nel registro aereonautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
Peso massimo al decollo Ammontare tassa al kg
VELIVOLI ELICOTTERI
fino a 1.000 kg € 1,50 € 1,50 x 2
fino a 2.000 kg € 2,45 € 2,45 x 2
fino a 4.000 kg € 4,25 € 4,25 x 2
fino a 6.000 kg € 5,75 € 5,75 x 2
fino a 8.000 kg € 6,65 € 6,65 x 2
fino a 10.000 kg € 7,10 € 7,10 x 2
oltre 10.000 kg € 7,55 € 7,55 x 2

ALIANTI, MOTOALIANTI, AUTOGIRI, AEROSTATI
€ 450
Tale imposta va versata all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso.
Per i certificati in corso di validità alla data del 6.12.2011 e per quelli con rilascio o rinnovo nel periodo compreso tra detta data e il 31.1.2012, l’imposta va versata entro il 5.3.2012 (90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto).
Sono esenti dall’imposta gli aeromobili dello Stato e ad essi equiparati, di linea, del lavoro aereo, delle organizzazioni registrate, delle scuole di addestramento, dei centri di addestramento per le abilitazioni, degli Aero Club d’Italia e locali, dell’Associazione nazionale paracadutisti nonchè gli apparecchi immatricolati dai costruttori in attesa di vendita e quelli destinati all’elisoccorso e all’aviosoccorso.
Le modalità di versamento saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.



INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI – Art. 17
Per le imprese e società, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (canone RAI) è prevista l’indicazione nel mod. UNICO:
• del numero di abbonamento;
• della categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento;
• degli altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod.UNICO.


“POSSIBILE” AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA – Art. 18
Il comma 1-ter dell’art. 40, DL n. 98/2011 che disponeva la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse adottata la c.d. “Riforma fiscale” finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti è stato sostituito con la previsione dell’aumento dell’aliquota IVA:
• dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall’1.10.2012 e fino al 31.12.2013;
• dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall’1.1.2014.
Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale, per la quale sono stati modificati gli importi relativi agli effetti positivi sull’indebitamento netto. È infatti previsto che l’aumento delle aliquote IVA non sarà applicato qualora entro il predetto termine sia adottata la Riforma fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti “tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni
di euro annui a decorrere dal 2014”.


IMPOSTA STRAORDINARIA ATTIVITÀ SCUDATE – Art. 19, commi da 4 a 9
Le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione in applicazione di quanto previsto dall’art. 13-bis, DL n. 78/2009 e degli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. “scudo fiscale”) sono assoggettate ad un’imposta straordinaria dell’1,5%. Tale imposta riguarda le attività che risultano:
- ancora segretate;
- in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione sorto per
effetto della procedura di emersione;
- comunque dismesse.
Gli intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a:
• trattenere l’imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente;
• versare l’imposta in 2 rate di pari importo entro il 16.2.2012 e il 16.2.2013;
• segnalare all’Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata la nuova
imposta a causa della cessazione del rapporto ovvero per non aver ricevuto la relativa provvista.
L’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le relative disposizioni di attuazione.


AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS – Art. 24, comma 22
A decorrere dall’1.1.2012 le aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS sono incrementate dello 0,3% ogni anno fino a raggiungere la misura del 22%.


PRESCRIZIONE “IMMEDIATA” DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE – Art. 26
È stabilità “con decorrenza immediata”, e quindi dal 6.12.2011, la prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione per i quali l’art. 52-ter, D.Lgs. n. 213/98 aveva fissato al 28.2.2012 il termine ultimo per ottenere, presso la Banca d’Italia, la conversione in euro.

Fonte: Approfondimento del 13/12/2011


ACE CON EFFETTO IMMEDIATO PER CHI RAFFORZA IL CAPITALE:
L'incentivo alla capitalizzazione delle imprese è da subito operativi. Il meccanismo operativo è molto simile alla vecchia "DIT". Il beneficio per le società di capitali e gli enti non commerciali è dato dalla deduzione dal reddito imponibile del 3% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010. Gli aumenti del capitale proprio possono essere costituiti da: conferimenti in denaro, aumenti di capitale sociale, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, accantonamenti a riserva di utili, ecc. Il momento di efficacia è la data di versamento per i conferimenti in denaro e per le riserve l'inizio dell'esercizio in cui le stesse hanno avuto formazione.
Fonte: Il Sole 24 ore del 12/12/2011


DOPPIA SFORBICIATA AL CUNEO FISCALE:
Dal 2012 arriveranno le deduzioni irap più elevate per donne e giovani under 35 e scatta altresì la piena deducibilità dal reddito Ires o Irpef dell'Irap pagata sul costo del lavoro che si affianca allo sconto del 10% in vigore dal 2008. L'Irap scalabile dall'Ires è quella riferita alle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato. In tal senso dovrebbe diventare deducibile anche l'Irap calcolata sulla retribuzione di collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto, nonchè di amministratori di società.
Fonte: Il Sole 24 ore del 12/12/2011


GLI IMMOBILI RURALI NEL MIRINO DELL'IMU:
con il DL 201 del 6 dicembre 2011 vengono assoggettati alla nuova imposta municipale (IMU) anche i fabbricati rurali che fino ad ora erano sfuggiti dalla tassazione. L'art.13 del citato decreto anticipa al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'Imu inizialmente fissata al 2014. Il comma 8 dell'art.13 prevede espressamente l'assoggettamento ad Imu per i fabbricati rurali anche se iscritti nelle categorie D/10 e A/06. Non sembrano neanche escluse le case rurali ossia quelle destinate all'abitazione del titolare dell'impresa agricola.
Fonte: Il Sole 24 ore del 12/12/2011


RIPORTO PERDITE 2006 SENZA LIMITI:
Con la circolare 53/E di ieri l'Agenzia delle entrate ha dato importanti chiarimenti in tema di perdite. La novità più importante riguarda la decorrenza della norma e per l'esattezza le novità si applicano dall'esercizoi in corso al 6 luglio 2011. Le perdite sottoposte alle nuove regole di riporto (temporale illimitato e quantitative limitate all'80% del reddito) saranno tutte quelle evidenziate nel prospetto perdite dell'Unico 2012 relativo ai redditi 2011: quindi, saranno sottoposte alle nuove normative oltre alla perdita del 2011, quelle dei cinque periodi precedenti (2006 - 2010). Quindi le nuove regole in merito alle perdite per le società di capitali sono così articolate:
- Riporto illimitato
- Compensazione in ciascun esercizio per un importo non superiore all'80% del reddito.
Fonte: Il Sole 24 ore del 7/12/2011

NESSUNA DECADENZA NEL 2012 PER I SINDACI IN CARICA NELLE SRL:
Il Consiglio notarile di Milano ha dato una prima interpretazione alle nuove norme del sindaco unico, enunciando i seguenti principi:
- I collegi Sindacali in carica al 1° gennaio 2012 non cessano dalla propria carica per effetto delle nuove disposizioni di legge;
- Il sistema del sindaco unico mette fuori gioco i sindaci supplenti;
- Anche se nel sistema delle srl è stato introdotto il principio del sindaco unico, è possibile una scelta statutaria specifica che preveda la colleggialità dell'organo di controllo.
Fonte: Il Sole 24 ore del 7/12/2011


CONTO ALLA ROVESCIA PER LO SPESOMETRO:
Rimane ancora confermata la scadenza del 02.01.2012 per l'invio telematico della comunicazione relativa allo spesometro che, per il 2010 riguarderà le operazioni soggette all'obbligo di fattirazione di importo pari o superiore alla soglia di 25.000 euro al netto dell'Iva. Devono essere comunicate le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali per i quali è stata emessa fattura. Le operazioni da segnalare saranno quelle imponibili, esenti, non imponibili e assimilate, i servizi internazional, le triangolazioni interne comunitarie. Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione deve essere comunicata quando i corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente pari o superiori alla soglia prevista. In caso di fatturazione differita la soglia va valutata con riferimento all'importo totale della fattura e non all'importo di ogni singola operazione. Non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile.

Esempi applicativi:

Esportazioni: Un'impresa effettua cessioni all'esportazioni per 50.000 euro nell'anno 2010 (L'operazione non và segnalata in quanto censita dalle Dogane).

Contratto di manutenzione: Una società industriale ha un contratto per la manutezione dei propri impianti per il 2010 per un corrispettivo annuo di euro 48.000 per il quale riceve una fattura mensile di 4.000 euro (L'operazione va comunicata entro il 2 gennaio 2012 in quanto l'intero corrispettivo annuo supera la soglia dei 25.000 euro)

Consulenze professionali: La società "X" srl conclude nel 2010 un contratto annuo con un professionista per la fornitura di servizi di consulenza per 30.000 euro; al 31 dicembre 2010 il professionista fattura solo 10.000 euro. (L'operazione va segnalata entro il 2 gennaio 2011, anche se sotto la soglia, in quanto compresa in un contratto che complessivamente supera la soglia di riferimento).

Fonte: Il Sole 24 ore del 5/12/2011


MANOVRA IN SINTESI:
Aumento dell'aliquota Iva: Da settembre 2012 l'aliquota del 21% passerà al 23% e quella del 10% al 12%..
Beni di lusso: Per il momento è stata accantonata una patrimoniale generalizzata, si starebbe pensando di introdurre una supertassa su singoli beni considerati di lusso quindi, yacht, aereomobili, elicotteri,ecc.
Torna l'Ici: Ripristinata l'Ici sulla prima casa.
Sgravi Irap: L'rap pagata sul costo del lavoro sarà integralmente deducibile ai fini Ires ed Irpef, in sostituzione dell'attuale percentuale di deduzione forfettaria del 10%.
Lotta all'evasione: Riduzione da 2.500 a 1.000 per l'uso del contante.
Bonus 55%: Verranno prorogati alla fine del 2014, anche se con modifiche, gli sgravi fiscali del 55% per l'efficienza energetica degli edifici. Per il triennio successivo alla scadenza dell'attuale regime (fine 2011) gli sgavi si attenueranno e si differenzieranno dal 41% previsto per le finestre. infissi, termocamini e caldaie a condensazione fino ad un massimo del 52%.
Tassa extra sui capitali già scudati: prelievo una tantum dell'1,5% sui capitali fatti rientrare in italia con lo scudo fiscale.
Fonte: Il Sole 24 ore del 5/12/2011


RIMBORSI TRIMESTRALI ANCHE PER CHI OFFRE SERVIZI ALL'ESTERO:
Rimborsi trimestrali estesi a chi opera prevalentemente con operatori esteri. Dal 1° trimestre 2012 una nuova categoria di contribuenti si aggiungerà a coloro che possono chiedere il rimborso infrannuale. E per l'esattezza il beneficio, ora, viene esteso anche ai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi esteri, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni; prestaziioni di servizi di cui all'art.19, comma 3, lettera a-bis DPR 633/72 (operazioni esenti nei confronti di privati stabiliti fuori dalla comunità europea).
Fonte: Il Sole 24 ore del 02/12/2011


RINVIO DI UN MESE DELLA PEC:
Una circolare emenata ieri dal ministero dello Sviluppo economico (la n.224402 del 25 novembre) invita la camera di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo Pec al registro imprese entro la scadenza del 29/11. Di difficile determinazione sarà l'individauzione del valore di mercato, vale a dire il prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza. In linea di principo si può ritenere che per gli immobili il valore di mercato potrebbe essere dedotto dalla banca dati dell'Omi , disponibile sul sito dell'Agenzia del territorio . Più difficile è la quantificazione del valore normale delle unità da diporto o degli aereomobili, ove i corrispettivi sono molto influenzati dalla tipologia del bene con enorme difficoltà a ritrovare modelli similari.
Fonte: Il Sole 24 ore del 28/11/2011


RINVIO DI UN MESE DELLA PEC:
Una circolare emenata ieri dal ministero dello Sviluppo economico (la n.224402 del 25 novembre) invita la camera di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo Pec al registro imprese entro la scadenza del 29/11. Di difficile determinazione sarà l'individauzione del valore di mercato, vale a dire il prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza. In linea di principo si può ritenere che per gli immobili il valore di mercato potrebbe essere dedotto dalla banca dati dell'Omi , disponibile sul sito dell'Agenzia del territorio . Più difficile è la quantificazione del valore normale delle unità da diporto o degli aereomobili, ove i corrispettivi sono molto influenzati dalla tipologia del bene con enorme difficoltà a ritrovare modelli similari.
Fonte: Il Sole 24 ore del 28/11/2011


ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI:
Con molta probabilità andranno considerata a parte le assegnazioni (auto e abitazioni) a soci o familiari che sono anche dipendenti o amministratori della società. Infatti per tali contribuenti pur non essendovi espliciti esoneri dalla comunicazione , l'assegnazione di tali beni non dovrebbe generare ulteriore tasszione in capo ai soci.
Fonte: Il Sole 24 ore del 26/11/2011


BENI ASSEGNATI AI SOCI - SOCIETA' SEMPLICI FUORI ELENCO:
Sono esonerate dalla comunicazione dei beni in godimento ai soci le società semplici e le associazioni professionali. Sono obbligate alla comunicazione le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le cooperative, gli enti non commerciali limitatamente alle attività d'impresa eventualmente esercitate. rimangono fuori gli utilizzatori dei beni se società e imprese commerciali (snc, sas, srl, spa).
Fonte: Il Sole 24 ore del 25/11/2011

BENI AI SOCI OBBLIGO ESTESO:
La comunicazione dei beni utilizzati dai soci e dai familiari delle imprese potrebbe riguardare anche i casi in cui i beni vengono utilizzati da un socio non persona fisica. Questo è quanto si intuisce dal tracciato record relativo al nuovo adempimento infatti, nei dati identificativi del socio è prevista la possibilità di indicazione anche di una persona giuridica.
Fonte: Il Sole 24 ore del 22/11/2011

LA STRETTA SUI BENI AI SOCI SI EVITA IN CINQUE MOSSE:
Tour de force di fine anno per le imprese che concedono i beni aziendali in godimento ai soci o ai familiari. Innanzitutto vanno individuati i beni che le imprese hanno concesso in godimento e vanno ricompresi tutti in beni che rientrano nelle disponibilità dell'impresa quindi posseduti sia in proprietà, detenuti in locazione (leasing, noleggi, ecc) o in base ad un diritto reale. Bisognerà poi individuare i beneficiari del godimento dei beni. Per evitare di aggirare la norma, nel provvedimento è stato precisato che vanno monitorate le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente.; i soci di altra società appartenetnte allo stesso gruppo; i familiari dei soci. Altra verifica da fare è in merito all'utilizzo dei beni. In ultima istanza è la determinazione del valore di mercato e quindi il valore ottenibile dal bene secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte. Infine occorre verificare se sono stati stipulati contratti di locazione o di noleggio dei beni ai soci e quindi valutare se predisporli entro la fine del periodo d'imposta dandogli data certa. Per i contratti stipulati occorre valutare attentamente la congruità del corrispettivo pattuito per il godimento del bene rispetto al valore di mercato
Fonte: Il Sole 24 ore del 18/11/2011


BENI AI SOCI, MONITORAGGIO SUL 2011:

Obbligo di comunicazione per i beni assegnati ai soci nel 2011 anche se l'utilizzo si interrompe prima del 31.12.2011. In presenza di beni in uso ai soci o familiari,, si dovranno inoltre evidenziare i finanziamenti e versamenti effettuati dai soci. Il provvedimento non contiene delle limitazioni circa l'importo dei finanziamenti che dunque si dovrebbero sempre indicare integralmente. In presenza di finanziamenti soci, ma mancando alcuna ipotesi di beni assegnati, il finanziamento non va indicato e quindi la comunicazione non va predisposta. Non vanno rilevati i beni di valore, al netto dell'Iva, inferiore a 3.000 euro (diversi da auto, barche, aerei e immobili) quindi non si dovrà comunicare l'uso da parte del socio del telefono aziendale, dei pc portatili, ecc.

Fonte: Il Sole 24 ore del 18/11/2011

SUI BENI AI SOCI COMUNICAZIONI ANCHE RETROATTIVE:

E' stato diffuso ieri il provvedimento che regola la comunicazione dei beni dati in uso ai soci. Sotto la lente del fisco anche i beni concessi nel 2011, per i quali la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 31 marzo 2012. Rilevano tutti i beni assegnati ai soci, familiari di questi indipendentemente dal corrispettivo previsto per l'utilizzo.
La manovra di Ferragosto colpisce le società che hanno beni che si trovano nelle disponibilità dei soci, attraverso la tassazione con irpef progressiva della differenza tra il valore del diritto d'uso del bene e il canone pagato dalla persona fisica alla società. La norma ha introdotto l'obbligo di comunicare al fisco i beni dati in uso ai soci anche al fine di potenziare le informazioni a disposizione degli uffici per gli accertamenti da redditometro.
Il provvedimento n.166485 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto in primo luogo che dovranno essere elencati in modo distinto in una delle sei categorie previste (autovetture, veicoli diversi, imbarcazioni da diporto, aerei, immobili, altri beni) i beni dati in uso a titolo gratuito o verso corripettivo al socio a prescindere dal fatto che il corrispettivo sia inferiore al valore di mercato.
I beni vanno riportati in modo analitico (per le auto con indicazione della targa, per le barche con l'indicazione della lunghezza,ecc) indicando anche il canone previsto per l'uso e il relativo valore di mercato (di cui non vengono ancora specificate le modalità di calcolo). Bisognerà anche indicare il periodo di godimento. L'unico esonero previsto dal provvedimento riguarda i beni delle categoria residuale il cui valore non supera 3.000 euro al netto dell'Iva. Auto, imbarcazioni, ecc vanno sempre monitorate a prescindere dall'importo. Il provvedimento ha esteso l'obbligo di comunicazione anche ai finanziamenti o ad altri versamenti ( ad eccezione degli aumenti di capitale che vengono già monitorati in quanto atti soggetti a registrazione) effettuati dai soci alle società. La comunicazione si estende anche ai finanziamenti effettuati dai soci diversi dalle persone che utilizzano i beni. Non dovrebbero essere coinvolte le società che hanno ricevuto finanziamenti dai soci, ma non hanno concesso beni ad alcun componente la compagine sociale. La comunicazione potrà essere mandata telematicamente o dalla società o dal socio. La nuova tassazione Irpef scatterà dal 2012 (con obbligo di tenerne già conto negli acconti del prossimo anno), ma il provvedimento avrà effetto retroattivo ai fini del monitoraggio coinvolgendo i beni assegnati ai soci in corso al 17 settembre 2011 e relativi finanziamenti. Quindi entro il prossimo 31.03.2012 le società dovranno trasmettere all'Agenzia i dati dei beni assegnati nel 2011, successivamente la comunicazione si invierà sempre entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di riferimento.

Fonte: Il Sole 24 ore del 17/11/2011

PER LE SRL COLLEGIO LEGATO ALLE SPA:

Nella legge di stabilità è stata parzialmente modificata la disciplina dei controlli interni delle società di capitali. Per le SPA è stata introdotta una modifica all'art.2397 c.c. quindi, per le spa aventi ricavi o patrimonio netto inferiori ad un milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico. Per le SRL vi è stata una modifica all'art.2477 in particolare è stato introdotto l'obbligo di nomina del sindaco unico nelle società obbligate ad avere il collegio sindacale di 3 sindaci. Tuttavia il comma 4 dell'art.2477 è rimasto invariato e prevede nei casi previsti dal secondo e terzo comma sempre dello stesso articolo l'applicazione delle norme delle SPA. Quindi ad esempio se una SRL ha un capitale sociale superiore a quello minimo previsto per le SPA applica le norme delle SPA e quindi in tema di sindaco unico dovrà essere verificata se i ricavi o il patrimonio netto risultano inferiori ad un milione di euro in tal caso verrà nominato il sindaco unico viceversa anche per la srl rimarrà l'obbligo del collegio sindacale.

Fonte: Il Sole 24 ore del 17/11/2011

PER IL SINDACO UNICO DELLE SRL CONFINE FISSATO AL 1° GENNAIO 2012:
I collegi sindacali in carica nelle Srl dovrebbero subire, con decorrenza 1° gennaio 2012,un'automatica decadenza: è questa infatti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 183/2011 e pertanto da quel giorno avrà vigore la nuova normativa sulle funzioni di controllo nelle srl e spa.
Nelle srl il collegio sindacale non sarà più un organo collegiale ma monocratico quindi tutti e tre gli attuali sindaci dovrebbero decadere con la necessità che la società si attivi affinchè i soci procedano alla nomina del nuovo sindaco unico.

Fonte: Il Sole 24 ore del 16/11/2011

GIOVEDI' 10/11 SCADE IL TERMINE PER PAGARE IL SUPERBOLLO:

Giovedì scadrà il termine ultimo per pagare il superbollo. Si ricorda che il codice tributo per il versamento è "3364" ed è pari a dieci euro per kilowatt di potenza eccedente i 225 kilowatt. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione prevista dal Dlgs 471/97, pari al 30% dell'importo non versato. Il codice 3365 va utilizzato per versare le eventuali sanzioni e il codice 3366 per gli interessi.

Fonte: Il Sole 24 ore del 08/11/2011

SOCIETA' IN PERDITA PER TRE ESERCIZI CONSECUTIVI:

L’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha diramato la circolare n. 25/IR, che analizza in modo sistematico le modifiche apportate dal DL 138/2011 alla disciplina delle società non operative.Oggetto della circolare sono, in particolare, le condizioni a seguito delle quali “scatta” la presunzione di non operatività per le società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi e le circostanze che possono consentire di evitare le conseguenze pregiudizievoli della normativa sulle società di comodo se le stesse società rientrano nella presunzione.
La circolare n. 25/IR evidenzia, preliminarmente, che la maggiorazione di
10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista per le società non operative dovrebbe applicarsi sia alle società i cui ricavi effettivi sono insufficienti rispetto a quelli minimi presunti (“vecchio presupposto”), sia alle società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi (“nuovo presupposto”). La maggiorazione opera sul reddito complessivo e, quindi, anche sulla eventuale parte di reddito imponibile che eccede quello minimo.
In merito alla presunzione di non operatività per le società che dichiarano perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi, l’IRDCEC ricorda come essa si applichi a decorrere dal
quarto periodo d’imposta (ovvero, dal periodo d’imposta successivo al triennio caratterizzato dalle perdite “reiterate”); considerato che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale disciplina si applica per la prima volta nel 2012, la prima dichiarazione interessata dalla “stretta” è UNICO 2013, se il triennio 2009-2011 si è chiuso in perdita (ovvero, se due dichiarazioni ricomprese nel suddetto arco temporale hanno rilevato perdite fiscali e la terza un reddito minimo inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3 della L. 724/94); la circolare n. 25/IR rileva, al proposito, che dovrebbero essere escluse della disciplina (per il 2012, beninteso) le società costituite nel 2010 o nel 2011, in quanto non si è ancora completato il triennio da “monitorare”.
Ad avviso dell’IRDCEC, nel computo del triennio
non dovrebbe assumere rilevanza la presenza di cause di esclusione (che consentono, invece, di disapplicare la disciplina nel quarto periodo, quello in cui si manifesterebbero le conseguenze negative, ovvero l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima, nonché le limitazioni alla compensazione o al rimborso del credito IVA). Ciò significa che, se nel triennio uno dei periodi d’imposta è caratterizzato da una causa di esclusione, ma la dichiarazione evidenzia comunque una perdita, nel quarto periodo la società dovrebbe comunque essere considerata di comodo; stante la delicatezza della materia, tuttavia, l’Istituto auspica chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Vi sono, tuttavia, cause di esclusione la cui “gestione” è più
complessa; ad esempio, per quella prevista per le società il cui numero dei dipendenti non è mai inferiore a dieci unità nel periodo di osservazione e nei due precedenti, si ritiene che – ai fini della verifica sul 2012 – il requisito debba sussistere sia nel 2012, sia nel biennio 2010 – 2011.
La circolare n. 25/IR evidenzia da ultimo che, pur in presenza dei presupposti di legge, le società che rientrano nella nuova presunzione di non operatività e che non possono beneficiare di nessuna causa di disapplicazione automatica possono comunque avanzare
istanza di disapplicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente.In questo caso, però, oggetto dell’istanza non è la spiegazione delle situazioni oggettive che non hanno permesso il raggiungimento dei ricavi minimi (irrilevanti, si ricorda, ai fini della nuova presunzione), bensì fattori quali l’economicità del comportamento imprenditoriale (che consiglia la continuazione dell’attività pur in presenza di perdite reiterate) e la presenza di situazioni particolari che possono avere determinato lo stato di perdita (ad esempio, quella delle società di costruzione che dichiarano perdite nel corso di costruzione degli immobili e utili solo all’atto della loro vendita).
L’IRDCEC sollecita, ad ogni modo, il Legislatore a prevedere
nuove cause di disapplicazione automatica, specifiche per le società in perdita, al fine di limitare il numero presumibilmente elevato di interpelli che saranno presentati dalle società che ricadranno nella “stretta” operata dal DL 138/2011.

Fonte: Il Sole 24 ore del 07/11/2011

SULLE RIVALUTAZIONI CONTRIBUENTI AL BIVIO:

Per le partecipazioni non qualificate affrancaento entro fine anno o rideterminazione al 30 giugno 2012. Le manovre estive offrono due alternative per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate: affrancamento entro il 31 dicembre 2011 o rivalutazione entro il 30 giugno 2012.
Con l'affrancamento entro il 31 dicembre 2011 si determina il nuovo valore delle partecipazioni non qualificate a tale data corrispondendo un'imposta sotitutiva pari al 12,5% calcolato sulla differenza trà il valore rideterminato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Mentre con la rivalutazione verrà versato il 2% sull'intero valore della partecipazione risultante da perizia di stima. Per quanto concerne l'affrancamento, in attesa del decreto attuativo, per la determinazione del valore delle partecipazioni o verrà effettuata perizia al 31.12.2011 o in alternativa potrà essere considerato il valore contabile della partecipazione risultante dal bilancio al 31.12.2010. Nel caso della rivalutazione è possibile utilizzare solo il valore di perizia con stima da riferirsi al valore venale della società al 1° luglio 2011.

Fonte: Il Sole 24 ore del 07/11/2011

ADEMPIMENTO PEC - INDICAZIONI OPERATIVE:

Con la circolare n.3645/C vengono forniti chiarimenti da parte del ministero dello sviluppo economico in merito all'adempimento di comunicazione dell'indirizzo PEC al registro delle imprese entro il 29.11.2011. Il ministero precisa che sono obbligate alla comunicazione le società di capitali, le società di persone, le società semplici, le società cooperative e le società in liquidazione. La circolare ricorda che il mancato rispetto del termine per la comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile e per l'esattezza da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Fonte: Il Sole 24 ore del 04/11/2011

PER IL 36% SI CONSERVA LA CARTA:

Con l'abolizione della comunicazione di inizio lavori, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di recupero edilizio delle abitazioni, i contribuenti sono ora obbligati a conservare molti dei documenti che in precedenza dovevano allegare alla domanda. Questo è quanto stabilito dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Fonte: Il Sole 24 ore del 04/11/2011

PRONTO IL SOFTWARE PER CHIEDERE LA CHIUSURA DELLE LITI:

Con un comunicato stampa diramato ieri, l'Agenzia delle entrate annuncia che il software per inviare la domanda per chiudere le liti è stato pubblicato.

Fonte: Il Sole 24 ore del 04/11/2011

MENO ONERI PER LE AZIENDE:

Il governo italiano dovrebbe recepire la direttiva europea n. 2011/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commercial, che stabilisce il termine di 30 giorni per i pagamenti di merci e servizi forniti dalle imprese alle Pubbliche amministrazioni, e di 60 giorni per i pagamenti fra privati (salvo diversi accordi previsti all'interno dei contratti). L'Autorità garante della concorrenza potrà irrogare sanzioni per comportamenti illeciti messi in atto dalle imprese.

Fonte: Il Sole 24 ore del 04/11/2011

NELLA LIQUIDAZIONE RIPORTO DELLE PERDITE FINO ALL'80%:

Le nuove regole per il riporto delle perdote entrano nelle operazioni straordinarie. In caso di fusione, scissione e liquidazione scompare il limite quinquiennale, ma subentra il tetto di utilizzo dell'80% del reddito. Mentre nessun tetto dovrebbe applicarsi nel conguaglio finale alla chiusura della liquidazione.

Fonte: Il Sole 24 ore del 01/11/2011

SPESOMETRO - RILEVAZIONE OPERAZIONI IN PRESENZA DI NOTE DI VARIAZIONE:

Più chiara la gestione nell'ambito dello spesometro delle note di variazione. L'amministrazione finanziaria, con recenti risposte fornite ad alcune associazioni di categoria ha approfondito il tema delle note di debito o di credito specificando che una operazione non deve essere comunicata se, per effetto della nota in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite, scende sotto i 3mila euro (dal 2011) o 25mila euro (per l'anno 2010). Se invece l'operazione è in origine superiore alle soglie indicate e con la nota di variazione in diminuzione l'ammontare rimane comunque superiore alle soglie valide per la comunicazione, l'operazione andrà comunicata al netto dell'importo stornato. Applicando la stessa logica, un'operazione va comunicata nel momento in cui , per effetto della nota di variaizone in aumento, l'imponibile inizialmente inferiore ai 3/25mila euro per effetto di tale nota supera la soglia valida ai fini della comunicazione. Ed è proprio in funzione di quanto prima specificato che in data 16 settembre sono stati pubblicati i nuovi tracciati record eliminando i riferimenti diretti alle note di varizione ed includendoli nelle operazioni da comunicare.Si precisa altresì che le note di variazione rilevano solo per operazioni già comunicate e non per quelle effettuate nello stesso anno in cui viene emessa la fattura. Ad esempio una fattura del 2011 di iporto pari ad euro 2.500 di imponibile non è rilevante ai fini della comunicazione in scadenza al 30.04.2012. Se però per effetto di una rettifica in aumento di imponibile, nel corso del 2012, pari ad euro 600,00 l'operazione supera il limite di comunicazione entro il 30.04.2013 la stessa dovrà essere segnalata ma solo per la quota parte della nota di variaizone (euro 600,00). Pertanto in sede di comunicazione non bisognerà includere gli imponibili originari (non comunicati negli anni precedenti) bensì la sola variazione.

Fonte: Il Sole 24 ore del 28/10/2011

SPESOMETRO, CENTRALE LA FATTURA:

In caso di fatturazione differita il limite dei 3.000 euro va considerato con riferimento all'ammontare complessivo del documento riepilogativo e non alle singole operazioni. Per quanto concerne le fatture cointestate è sempre l'ammontare totale del documento che fa scattare l'obbligo di segnalazione , indipendentemente dal numero dei cointestatari. Più in dettaglio in quest'ultima casistica, si è ritenuto che lo sforamento dei 3.000 euro vada verificato avendo riguardo all'importo totale della fattura quindi, se la fattura è di ammontare superiore , anche se la quota parte relativa a ciascuno dei cointestatari è sotto il limite, l'operazione va comunque segnalata per ogni soggetto, compilando distinti record di dettaglio e indicando nel campo ralativo alla modalità di pagamento che trattasi di "importo frazionato". Anche le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività d'impresa dovranno essere segnalate e nel campo relativo alla partita iva dovrà essere indicata quella del cedente.

Fonte: Il Sole 24 ore del 25/10/2011

SOLO IL LEASING OBBLIGA A SEGNALARE LE LOCAZIONI:

Gli immobili in locazione non finanziaria sono fuori dalla comunicazione da effettuarsi entro il 31.12.2011. questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate intervenuta ieri al convegno dell'Associazione finanziarie italiane (Afin). L'esonero proviene dalla considerazione secondo cui le società che svolgono attività di locazione di immobili nei confronti di privatisono assoggettate ad imposta di registro e quindi l'Amministrazione finanziaria già possiede tutti i dati.

Fonte: Il Sole 24 ore del 20/10/2011

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTA AI QUESITI DEI CONTRIBUENTI IN MERITO ALLE ULTIME MANOVRE APPROVATE:

Alle società in liquidazione si applica il meccanismo delle società non operative se queste chiudono o hanno chiuso in perdita fiscale per tre esercizi in base alle nuove disposicioni dettate dalla manovra di ferragosto?
Le società in liquidazione non sono esonerate dall'applicazione della normativa delle società non operative. Quindi se queste società chiudono in perdita fiscale per un triennio consecutivo rientrano nella previsione dell'art.2, comma 36-decies, Dl 138/2011.

Una srl del settore edilizio, costituita nel 2004, ha acquistato sempre nello stesso anno un terreno edificabile ma ancora non ha iniziato a costruire. Non svolge altra attività e da più di tre anni è in perdita per i soli costi di gestione. Dal 2012 rientrerà tra le società non operative?
Si, l'art.2, comma 36-decies, DL 138/2011 si riferisce ad una perdita fiscale reiterata per tre anni, senza distinguere nè le cause che l'hanno prodotta, nè stabilendo un'entità minima di perdita entro la quale non apllicare la norma (franchigia). Quindi anche una perdita minima produrrà gli effetti negativi introdotti dal Dl 138/11. L'unica soluzione è inoltrare l'interpello disapplicativo all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di beni intestati alle società semplici e dati in uso gratuito ai soci (caso tipico dell'alloggio) si applicano le nuove regole introdotte dalla manovra di ferragosto?
In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, la nuova norma richiama le "IMPRESE" quindi potrebbero essere escluse le società semplici, che per legge, non possono svolgere attività d'impresa.

Fonte: Il Sole 24 ore del 20/10/2011


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